COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.6. RICORSO POL. TRIBANO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 5/12/2007 – Applicazione art. 53 NOIF : sanzione sportiva della perdita della gara Virtus Agna– Tribano del 2/12/2007 per 0-3; penalizzazione di 1 punto in classifica; Ammenda di € 150,00 – Campionato 3^ Categoria/PD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.6. RICORSO POL. TRIBANO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 5/12/2007 – Applicazione art. 53 NOIF : sanzione sportiva della perdita della gara Virtus Agna– Tribano del 2/12/2007 per 0-3; penalizzazione di 1 punto in classifica; Ammenda di € 150,00 – Campionato 3^ Categoria/PD La Società Pol. Tribano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 21 del 5/12/2007, con la quale é stata assunta per la gara in epigrafe l’applicazione dell’art. 53 delle NOIF disponendo a carico della reclamante : - la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; - la penalizzazione di 1 punto in classifica; - l ’irrogazione dell’ammenda di € 150,00 per rinuncia per i seguenti motivi : 37/670 “risulta dal rapporto arbitrale che fin dall'inizio della gara i sostenitori di entrambe le squadre si rendevano protagonisti di cori ostili, minacciosi e volgari nei confronti dell'arbitro nonchè dei calciatori e tifosi della squadra avversaria, e che i tifosi della VIRTUS AGNA facevano anche esplodere, all'esterno del terreno di gioco, petardi e fumogeni che non ostacolavano il normale svolgimento della gara. Al minuto 23° del 2° tempo l'arbitro notava che fuori dal campo stava avvenendo una colluttazione tra i tifosi delle due squadre a seguito della quale un sostenitore del TRIBANO rimaneva a terra. Questo episodio costituiva la miccia che, nel clima di tensione sopra descritto, faceva esplodere una rissa tra tifosi coinvolgente circa una cinquantina di persone. Alcuni tifosi della VIRTUS AGNA tentavano di entrare sul terreno di gioco scavalcando la rete di recinzione, ma l'invasione di campo veniva impedita grazie all'intervento di altri tifosi e dei dirigenti delle due società. L'arbitro chiedeva al dirigente addetto agli ufficiali di gara della VIRTUS AGNA Sig. TOFFANO Eugenio di chiamare le forze dell'ordine per sedare la rissa tra le opposte tifoserie, ma questi si rifiutava replicando che l'episodio avrebbe danneggiato l'immagine della società. L'arbitro allora reitarava la richiesta, per il tramite del capitano della squadra, ad altri non meglio identificati dirigenti, i quali però si rifiutavano per lo stesso motivo. A questo punto i dirigenti del TRIBANO comunicavano all'arbitro la propria intenzione di non proseguire la gara in tali condizioni. L'arbitro chiedeva ai dirigenti della VIRTUS AGNA quale fosse la loro posizione, e la società comunicava di rimettersi alla sua decisione, esprimendo comunque l'opinione (riportata nel supplemento di rapporto) che la gara avrebbe potuto essere ripresa una volta che la situazione fosse tornata alla normalità. L'arbitro decretava quindi l'anticipata conclusione dell'incontro sul punteggio di 2 - 2. I giocatori si avviavano negli spogliatoi mentre era ancora in corso la rissa, che durava circa un quarto d'ora e poi cessava naturalmente. *** Nel supplemento di rapporto l'arbitro ha precisato che la rissa scatenatasi tra i sostenitori delle due squadre fuori dal terreno di gioco non era di tale gravità da impedire la prosecuzione della partita una volta che la situazione fosse tornata alla normalità dato che " non vi era nessuna forma di pericolo oggettivo per l'arbitro e per i giocatori", e ha chiarito che l'interruzione della gara è stata quindi decretata esclusivamente prendendo atto della volontà di non continuare l'incontro manifestata dalla società TRIBANO. Senonché, la decisione circa la possibilità o meno di proseguire la gara spetta esclusivamente all'arbitro, non invece alle società che non possono sostituirsi alla valutazione del direttore di gara e alle quali può tutt'al più eventualmente essere richiesto di esprimere un parere non vincolante. Alla stregua delle superiori considerazioni, mentre entrambe le società rispondono della rissa tra tifosi ai sensi dell'art. 9 CGS, in base al quale "le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica", l'interruzione della partita è ascrivibile unicamente alla società del TRIBANO che ha comunicato all'arbitro la propria volontà di non continuare la partita, mettendolo quindi di fronte al fatto compiuto invece di attenersi alla sua decisione. Particolarmente riprovevole appare il comportamento del dirigente addetto agli arbitri della società VIRTUS AGNA che ha rifiutato di chiamare le forze dell'ardine in una situazione che comportava pericolo per la pubblica incolumità per la motivazione, a dir poco pretestuosa , che l'interessamento delle forze dell'ordine avrebbe pregiudicato l'immagine della società". La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Pol. Tribano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado corretta e congruamente motivata ; visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dalla Pol. Tribano; • di confermare l’applicazione dell’art. 53 delle NOIF che dispone a carico della Pol. Tribano : - la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, - la penalizzazione di 1 punto in classifica; - l’irrogazione dell’ammenda di € 150,00; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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