COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.7. RICORSO U.S. CROZ ZAI Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 5/12/2007 – Squalifica sino al 30/11/2008 giocatore De Martiis Franco – Camp. 3^ Categoria/VR
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
4.3.7. RICORSO U.S. CROZ ZAI
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n.
24 del 5/12/2007 – Squalifica sino al 30/11/2008 giocatore De Martiis Franco – Camp. 3^ Categoria/VR
La Società U.S. Croz Zai ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Verona, pubblicata con il Comunicato n. 24 del 5/12/2007, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 30/11/2008 a
carico del giocatore De Martiis Franco : “espulso per somma di ammonizioni, colpiva violentemente e ripetutamente
l’arbitro, provocandogli dolore e facendolo arretrare di qualche passo. Inoltre manteneva comportamento aggressivo,
violento e gravemente minaccioso sia in campo, sia a fine gara entrando indebitamente nello spogliatoio del direttore di
gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dall’U.S. Croz Zai;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
rilevato che dal referto arbitrale risultano le circostanze contestate;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, la vicenda in
esame e che appare congrua;
visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di
prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Croz Zai
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/11/2008 a carico del giocatore De Martiis Franco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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