COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.2. RICORSO F.C. NUOVA CAORLE 2003 A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 37 del 19/12/2007 –Squalifica per otto giornate giocatore Montagner Omar; Inibizione sino al 14/1/2008 dirigente Benatelli Gian Franco – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.2. RICORSO F.C. NUOVA CAORLE 2003 A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 37 del 19/12/2007 –Squalifica per otto giornate giocatore Montagner Omar; Inibizione sino al 14/1/2008 dirigente Benatelli Gian Franco – Campionato di 2^ Categoria La Società F.C. Nuova Caorle 2003 ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il Comunicato del C.R. Veneto n. 37 del 19/12/2007, con le quali sono state assunti i seguenti provvedimenti disciplinari : • squalifica per otto giornate a carico del giocatore Montagner Omar : “espulso per aver insultato l’arbitro, con fare minaccioso lo spingeva con il proprio corpo fino a farlo indietreggiare. Dopo aver reiterato gli insulti nei confronti del direttore di gara, tentava in due circostanze di raggiungerlo, dapprima nel terreno di gioco e successivamente cercando di entrare nello spogliatoio arbitrale, non riuscendo negli intenti per il pronto intervento dei compagni di squadra (art. 19, comma 4, lette d) del CGS)”; • inibizione sino al 14/1/2008 a carico del dirigente Benatelli Gianfranco. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente dichiara, in base all’art. 45, III comma, lettera b) C.G.S., inammissibile il reclamo, limitatamente alla posizione del Dirigente Benatelli, in quanto l’inibizione comminatagli è inferiore ad un mese (minimo impugnabile); letto il ricorso proposto dalla F.C. Nuova Caorle 2003; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che, dal referto arbitrale, consti il fatto che la condotta del giocatore Montagner Omar si inquadri nell’alveo di un atteggiamento particolarmente irriguardoso ed offensivo, senza mai trascendere, peraltro, in un comportamento violento, il che impone un’adeguata riduzione della sanzione; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla F.C. Nuova Caorle 2003, relativamente al provvedimento disciplinare a carico del Dirigente Benatelli Gianfranco; • di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Montagner Omar a cinque giornate. La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it