COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.3. RICORSO A.C. ATLETICO CARCERI 2003 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 5/12/2007 – Squalifica per sei giornate giocatore Costanzo Stefano – Campionato di 3^ Categoria/PD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.3. RICORSO A.C. ATLETICO CARCERI 2003 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 5/12/2007 – Squalifica per sei giornate giocatore Costanzo Stefano – Campionato di 3^ Categoria/PD La Società A.C. Atletico Carceri 2003 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 21 del 5/12/2007, con la quale é stata assunta la squalifica per sei giornate a carico del giocatore Costanzo Stefano : “ per aver reagito in modo scomposto ad un fallo di gioco e per essere passato alle vie di fatto con un giocatore avversario colpendolo con calci e pugni”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’A.C. Atletico Carceri 2003; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato che la responsabilità della rissa va attribuita in misura equanime ai calciatori Costanzo e Masiero; rilevato che, dalla lettura del referto arbitrale e dalle testé evidenziate precisazioni rese dal Direttore di Gara, consta che i giocatori Costanzo e Masiero abbiano tenuto una condotta del tutto analoga, meritevole quindi di identica sanzione; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. Atletico Carceri 2003; • di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Costanzo Stefano a cinque giornate di gara. La tassa reclamo non è stata versata.
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