COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.4. RICORSO A.S.D. CESAROLO 1958 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 28/12/2007 – Squalifica per due giornate giocatori Vendrame Federico e Zanotel Denis – Ripetizione gara Cesarolo 1958 – Grassaga del 23/12/2007 – Campionato di 3^ Categoria/SD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.4. RICORSO A.S.D. CESAROLO 1958 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 28/12/2007 – Squalifica per due giornate giocatori Vendrame Federico e Zanotel Denis – Ripetizione gara Cesarolo 1958 – Grassaga del 23/12/2007 - Campionato di 3^ Categoria/SD La Società A.S.D. Cesarolo 1958 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà, pubblicata con il Comunicato n. 23 del 28/12/2007, con la quale é stata assunta la squalifica per due giornate a carico : • del giocatore Vendrame Federico : “per applausi in segno di scherno nei confronti dell’arbitro a fine gara: • del giocatore Zanotel Denis : “per applausi in segno di scherno nei confronti dell’arbitro a fine gara La Società A.S.D. Cesarolo ha inoltre presentato reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe per un presunto errore tecnico dell’arbitro. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S.D. Cesarolo : • nella parte riguardante la squalifica per due giornate dei giocatori Vendrame Federico e Zanotel Denis, perché provvedimenti inoppugnabili in base a quanto disposto dall’art. 45, 3° comma, lettera a) del C.G.S. • nella parte riguardante la ripetizione della gara Cesarolo 1958 – Grassaga, in quanto dalla documentazione ufficiale in atti non risulta presentata l’attestazione di avvenuto invio di copia del reclamo alla Società controparte (cfr art. 33, 5° comma e art. 46, comma 5 del C.G.S.). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.S.D. Cesarolo 1958; Si dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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