COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.5. PREANNUNCIO RECLAMO U.S.D. FOSSO’ Avverso regolarità gara Fossò – Lupia Maggiore del 23/12/2007 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
3.2.5. PREANNUNCIO RECLAMO U.S.D. FOSSO’
Avverso regolarità gara Fossò – Lupia Maggiore del 23/12/2007 – Campionato di 3^ Categoria
L’U.S. D. Fossò ha inoltrato in data 24/12/2007, alla Delegazione Provinciale di Padova, comunicazione fax relativa ad un
preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara a margine, per la presunta posizione irregolare del giocatore
Biolo Marco della Società Lupia Maggiore, impegnato nella gara a margine.
Il preannuncio é stato rimesso – per competenza – a questa Commissione.
La Commissione Disciplinare
constatato che alla data odierna l’U.S.D. Fossò non ha provveduto a formalizzare, nei modi e termini regolamentari fissati
dal Codice di Giustizia Sportiva, il preannunciato reclamo di cui all’oggetto
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il preannuncio di reclamo rimesso dall’U.S.D. Fossò;
• di confermare il risultato conseguito in campo della gara in epigrafe c.s. : Fossò – Lupia Maggiore 1 – 1:
Si dispone l’addebito della tassa reclamo dovuta.
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