COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. RICORSO G.S. BOARA PISANI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 38 del 4/1/2008 –Squalifica per tre giornate giocatore Toffano Daniel – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. RICORSO G.S. BOARA PISANI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 38 del 4/1/2008 –Squalifica per tre giornate giocatore Toffano Daniel – Campionato di 1^ Categoria La Società G.S. Boara Pisani ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del C.R. Veneto n. 38 del 4/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Toffano Daniel : “espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, prima di allontanarsi teneva verso lo stesso un atteggiamento aggressivo”. letto il ricorso proposto dal G.S. Boara Pisani; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, che ha confermato quanto riportato nel referto di gara; rilevato che non sono emersi fatti nuovi idonei ad una revisione del provvedimento impugnato; ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione al fatto contestato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dalla G.S. Boara Pisani; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Toffano Daniel. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it