COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. RICORSO A.C. INTREPIDA A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 3/1/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Confente Alberto – Camp. 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. RICORSO A.C. INTREPIDA A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 3/1/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Confente Alberto – Camp. 3^ Categoria/VR La Società A.C. Intrepida A.S.D. ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 27 del 3/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Confente Alberto : “espulso per offese all’arbitro, persisteva in tale atteggiamento tenendo comportamento aggressivo e ritardando l’uscita dal terreno di gioco”. letto il ricorso proposto dall’A.C. Intrepida A.S.D.; esaminata la documentazione ufficiale in atti; considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara; tenuta presente l’efficacia privilegiata del predetto referto prevista dall’art. 35, c. 1.1 C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Intrepida A.S.D. • di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Confente Alberto; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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