COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.7. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Graziano RAVAROTTO – Presidente Calcio Monselice (all’epoca dei fatti) • del Sig. Alessandro ZILIO – Tesserato Calcio Monselice (all’epoca dei fatti) • della Società Calcio Monselice
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.7. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Graziano RAVAROTTO – Presidente Calcio Monselice (all’epoca dei fatti)
• del Sig. Alessandro ZILIO – Tesserato Calcio Monselice (all’epoca dei fatti)
• della Società Calcio Monselice
La Commissione Disciplinare con il presente provvedimento fa seguito alla delibera di cui al Comunicato Ufficiale del
C.R.V. n. 70 del 29/6/2007 punto 3.2.9.
Si rammenta che il Procuratore Federale con atto del 5/6/2007 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare i
seguenti soggetti :
• il Sig. Graziano RAVAROTTO – Presidente Calcio Monselice (all’epoca dei fatti)
• il Sig. Alessandro ZILIO – Tesserato Calcio Monselice (all’epoca dei fatti)
• la Società Calcio Monselice
ricordando altresì che i fatti che hanno determinato il procedimento sono stati ampiamente illustrati con il su citato
Comunicato n. 70 del 29/6/2007 al quale integralmente si rinvia.
A seguito di rinvio del procedimento a nuovo ruolo la discussione veniva fissata per la riunione del 13/11/2007 e le parti
nuovamente citate per tale data.
All’udienza del 13/11/2007 sono intervenuti soltanto :
• l’Avv. Paolo ROSA – Sostituto Procuratore Federale
• il Sig. Alessandro ZILIO – Tesserato Calcio Monselice (all’epoca dei fatti) che depositava copia del Comunicato
Ufficiale n . 7 del Settore Tecnico F.I.G.C., relativo alla riunione del 26/7/2007 della Commissione Disciplinare di tale
Ente, da cui risultava il proscioglimento del Sig. Redi Rossano (allenatore della Società Monselice Calcio) per la
violazione dell’art. 35, 1° comma del Regolamento del Settore Tecnico e art. 1, 1° comma del C.G.S., riguardanti il
fatto di aver asseritamente consentito, nella stagione 2006/2007, che le funzioni di allenatore della Società Monselice
Calcio fossero svolte dal Sig. Alessandro Zilio, sprovvisto della prevista abilitazione quale tecnico e tesserato come
calciatore per la Società Monselice Calcio.
La Commissione Disciplinare Territoriale chiedeva al Sostituto Procuratore se la Procura fosse a conoscenza della
delibera prodotta e se la stessa fosse stata impugnato o meno.
Il Procedimento veniva pertanto rinviato alla riunione del 15/1/2008.
A detta riunione risulta presente in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Alessandro Avagliano, in sostituzione
dell’Avv. Paolo Rosa, che informa la Commissione Disciplinare Territoriale circa la mancata impugnazione della delibera
della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, insistendo comunque per l’adozione delle sanzioni, che venivano
così quantificate :
a carico del Sig. Ravarotto Graziano : il provvedimento di sei mesi di inibizione
a carico del Sig. Zilio Alessandro : il provvedimento di tre mesi di inibizione
a carico della Società Calcio Monselice : la sanzione dell’ammenda di € 500,00.
Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa al capo di incolpazione del Sig. Zilio Alessandro, che avrebbe
svolto le funzioni di allenatore effettivo del Monselice Calcio, godendo della copertura formale dell’allenatore ufficiale Sig.
Redi Rossano.
A tale proposito risulta evidente che la ricordata decisione dell’Organo Giudicante del Settore Tecnico, che ha assolto il
Redi dalle relative incolpazioni nel parallelo procedimento, assume valore decisivo anche nel presente giudizio, in quanto
non impugnata dal Procuratore Federale.
Infatti, se con decisione definitiva, il Redi é stato ritenuto non avere prestato copertura formale allo Zilio, e quindi é stato
considerato effettivo allenatore del Monselice Calcio, per palese simmetria, non può in questa sede ritenersi che lo Zilio
abbia svolto funzioni di allenatore sotto la copertura formale del Redi.
Per tale profilo, conseguentemente, non é ravvisabile nemmeno una qualche responsabilità della Società Monselice
Calcio deferita.
Resta da definire l’eventuale responsabilità del Sig. Ravarotto e della Società Monselice Calcio per responsabilità diretta
per i fatti di cui al capo di incolpazione, sostanzialmente riconducibili ad un preteso rapporto nel corso degli anni 2005 e
2006 come dirigente di fatto della Società del Sig. Giacomini Pietro, all’epoca inibito e successivamente radiato dai ruoli
F.I.G.C.
Dalle fonti di prova acquisite agli atti, non emergono con sufficiente chiarezza fatti specifici da cui desumere la
responsabilità dei soggetti deferiti.
La Commissione Disciplinare Territoriale
P.Q.M.
Assolve i soggetti deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.
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