COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.8. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. MARCATO Benedetto – Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Pontecorr ASD; • del Sig. FIORIN Giovanni – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD; • del Sig. BETTIN Sergio – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD; • del Sig. VAROTTO Paolo – all’epoca dei fatti calciatore della Società A.C. Pontecorr ASD; • della Società A.C. Pontecorr ASD;
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.8. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. MARCATO Benedetto – Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Pontecorr
ASD;
• del Sig. FIORIN Giovanni – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD;
• del Sig. BETTIN Sergio – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD;
• del Sig. VAROTTO Paolo – all’epoca dei fatti calciatore della Società A.C. Pontecorr ASD;
• della Società A.C. Pontecorr ASD;
Il Procuratore Federale con atto dell’8/11/2007 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i
seguenti soggetti :
• il Sig. MARCATO Benedetto – Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Pontecorr ASD
• il Sig. FIORIN Giovanni – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD
• il Sig. BETTIN Sergio – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD
• il Sig. VAROTTO Paolo – all’epoca dei fatti calciatore della Società A.C. Pontecorr ASD
per rispondere della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. (doveri di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 39
delle NOIF per aver posto in essere la condotta che più avanti viene illustrata.
• la Società A.C. Pontecorr ASD
per rispondere della violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. (oggi art. 4 commi 1 e 2) per responsabilità diretta ed
oggettiva, nella violazione ascritta al proprio Presidente, ai propri dirigenti ed al proprio tesserato.
Il deferimento del Procuratore Federale é scaturito c.s. :
“letta nota del Presidente del C.R. Veneto, con la quale veniva segnalato l’irregolare utilizzo, da parte dell’A.C. Pontecorr
ASD, società impegnata nel Campionato di 3^ Categoria, riguardo il calciatore Varotto Paolo, durante la stagione
calcistica 2006/2007 e fino alla data del 17/3/2007, in cui é stata regolarizzata la posizione agli effetti del tesseramento;
rilevato che dalla documentazione pervenuta dal C.R. Veneto si evince che la Società ha utilizzato il suddetto giocatore,
privo di tesseramento, in n. 21 gare (riportate in dettaglio sull’atto di deferimento);
ritenuto che la condotta posta in essere integri gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S (doveri di
lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 39 delle NOIF, ascrivibile al Presidente della Società Sig. Marcato
Benedetto, al calciatore Varotto Paolo nonché ai Sigg.ri Fiorin Giovanni, Marcato Benedetto e Bettin Sergio in qualità di
dirigenti accompagnatori della squadra;
ritenuto inoltre che di tale condotta debba essere chiamata a rispondere anche la Società A.C. Pontecorr ASD a titolo di
responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 2 comma 4 del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 4, commi 1 e 3) nella violazione
ascritta al Presidente, al proprio tesserato ed ai propri dirigenti.
Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D.T., alla riunione odierna del 15/1/2008 sono intervenuti :
• il Sig. MARCATO Benedetto – Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Pontecorr ASD
• il Sig. FIORIN Giovanni – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD
• il Sig. BETTIN Sergio – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD
• l’Avv. Alessandro Avagliano – Sostituto Procuratore Federale
mentre risultava assente :
• il Sig. VAROTTO Paolo – all’epoca dei fatti calciatore della Società A.C. Pontecorr ASD.
In sede dibattimentale, preliminarmente il Rappresentante della Procura Federale ed i Signori Fiorin Giovanni e Bettin
Sergio, nonché il Sig. Marcato Benedetto in proprio e quale rappresentante legale della Società A.C. Pontecorr ASD,
hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. novellato, e ciò
dopo aver ampiamente discusso sul punto.
Nello specifico :
• quanto al Sig. MARCATO Benedetto – Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Pontecorr ASD : tre
mesi di inibizione a far data dal 15/1/2008
• quanto al Sig. FIORIN Giovanni – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD . due mesi di inibizione a far data dal
15/1/2008;
• quanto al Sig. BETTIN Sergio – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD : due mesi di inibizione a far data dal
18/1/2008
• quanto alla Società A.C. Pontecorr ASD : sette punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di
2^ Categoria 2007/2008
La C.D.T. preso atto di quanto sopra;
visto l’art. 23 del C.G.S. novellato;
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni sopra indicate
41/802
dispone
l’applicazione delle medesime a far data dal 15/1/2008 e cioè :
• a carico del Sig. MARCATO Benedetto – Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Pontecorr ASD : tre
mesi di inibizione;
• a carico del Sig. FIORIN Giovanni – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD : due mesi di inibizione;
• a carico del Sig. BETTIN Sergio – Dirigente della Società A.C. Pontecorr ASD : due mesi di inibizione;
• a carico della Società A.C. Pontecorr ASD : sette punti di penalizzazione in classifica da applicarsi al Campionato di
2^ Categoria 2007/2008.
Per quanto concerne la posizione del calciatore VAROTTO Paolo (attualmente non tesserato per Società), che non si é
avvalso del beneficio di cui all’art. 23 del C.G.S., il Rappresentante della Procura Federale ha richiesto l’applicazione
della sanzione della squalifica di mesi tre, dalla data della comunicazione del provvedimento, ciò in quanto la
responsabilità del medesimo é incontestabile:
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuta la pacificità della violazione ascritta al giocatore Varotto Paolo e la
congruità richiesta
delibera
• di irrogare a carico a carico del calciatore VAROTTO Paolo (attualmente libero) la sanzione della squalifica di mesi
tre a partire dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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