COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO S.S. SCARDOVARI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 41 del 16/1/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Pezzolato Michele – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. RICORSO S.S. SCARDOVARI
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 41 del
16/1/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Pezzolato Michele – Campionato di Promozione
La Società S.S. Scardovari ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato del C.R. Veneto n. 41 del 16/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del
giocatore Pezzolato Michele : “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti”.
letto il ricorso proposto dalla S.S. Scardovari , nonché la successiva memoria difensiva;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
rilevato che non sono emersi fatti nuovi idonei ad una revisione del provvedimento impugnato;
ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione al fatto contestato, tenuto anche
conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 35, comma 1.1 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla S.S. Scardovari;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pezzolato Michele.
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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