COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO S.S. SCARDOVARI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 41 del 16/1/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Pezzolato Michele – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO S.S. SCARDOVARI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 41 del 16/1/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Pezzolato Michele – Campionato di Promozione La Società S.S. Scardovari ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del C.R. Veneto n. 41 del 16/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pezzolato Michele : “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti”. letto il ricorso proposto dalla S.S. Scardovari , nonché la successiva memoria difensiva; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che non sono emersi fatti nuovi idonei ad una revisione del provvedimento impugnato; ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione al fatto contestato, tenuto anche conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 35, comma 1.1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dalla S.S. Scardovari; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pezzolato Michele. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it