COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO A.S. SANGIORGESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 16/1/2008 – Squalifica sino al 31/12/2008 giocatore Celeghin Marco – Campionato di 3^ Categoria/SD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO A.S. SANGIORGESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 16/1/2008 - Squalifica sino al 31/12/2008 giocatore Celeghin Marco – Campionato di 3^ Categoria/SD • La Società A.S. Sangiorgese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà, pubblicata con il Comunicato n. 25 del 16/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 31/12/2008 a carico del giocatore Celeghin Marco perché : “a fine gara attendeva l’arbitro vicino agli spogliatoi e, mentre gli stringeva la mano, con la sinistra gli dava tre schiaffi sulla testa, procurandogli un leggero dolore, minacciandolo ed assumendo un atteggiamento provocatorio, irriguardoso e blasfemo nei confronti dello stesso (sentito l’arbitro e visto il suo supplemento di rapporto – gara del 23/12/2007, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 24 del 9/1/2008)”. letto il ricorso proposto dall’A.S. Sangiorgese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha precisato che i tre colpi ricevuti sono stati inferti a mano aperta, in modo non particolarmente violento, tale da essere meglio inquadrato in un comportamento minaccioso in linea con le parole offensive che contestualmente hanno accompagnato il gesto; ritenuto pertanto, alla luce delle nuove precisazioni del direttore di gara, che una riduzione della sanzione appare più adeguata ai fatti così come avvenuti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.S. Sangiorgese • di rideterminare il provvedimento a carico del giocatore Celeghin Marco, applicando la squalifica sino al 30/6/2008. La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it