COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. RICORSO U.S. CALCIO CAORLE ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 41 del 16/1/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Tonetto Guido – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. RICORSO U.S. CALCIO CAORLE ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 41 del 16/1/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Tonetto Guido – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S. Calcio Caorle ASD ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del C.R. Veneto n. 41 del 16/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tonetto Guido : “per insulti all’arbitro, accompagnati da bestemmie”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’U.S. Calcio Caorle ASD; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha puntualizzato che il giocatore Tonetto nell’occasione lo ha strattonato, pur senza causargli danno fisico; rilevato che non sono emersi fatti nuovi idonei ad una revisione del provvedimento impugnato; ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione al fatto contestato, tenuto anche conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 35, comma 1.1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Calcio Caorle ASD; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tonetto Guido. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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