COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.4. RECLAMO A.C. LEGNAGO SALUS Avverso regolarità gara Legnago Salus – Amatori Nogara del 12/1/2008 – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.4. RECLAMO A.C. LEGNAGO SALUS Avverso regolarità gara Legnago Salus – Amatori Nogara del 12/1/2008 – Campionato Juniores Regionale La Società A.C . Legnago Salus ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra Amatori Nogara, del giocatore Olivieri Sebastiano, perché squalificato. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’A.C. Legnago Salus; visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini, dalle quali é risultato che il calciatore Olivieri é stato squalificato una giornata per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 38 del 4/1/2008, constatato che l’A.C. Amatori Nogara ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale pur giustificando la propria condotta, ha ammesso l’infrazione ascritta; considerata irregolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore Olivieri Sebastiano alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Legnago Salus; • di irrogare a carico della Soc. Amatori Nogara la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata c.s. : Legnago Salus – Amatori Nogara 3 – 0; • di irrogare a carico della Soc. Amatori Nogara la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare il calciatore Olivieri Sebastiano per un’ulteriore giornata di gara, in base a quanto previsto dall’art. 22, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non é stata versata.
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