COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.5. RICORSO A.S.D. SAN GAETANO CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 9/1/2008 – Squalifica allenatore Gobbo Giorgio sino all’8/3/2008 – Campionato 3^ Categoria/TV
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.3.5. RICORSO A.S.D. SAN GAETANO CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n.
25 del 9/1/2008 – Squalifica allenatore Gobbo Giorgio sino all’8/3/2008 – Campionato 3^ Categoria/TV
La Società A.S.D. San Gaetano Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 25 del 9/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica sino
all’8/3/2008 a carico dell’allenatore Gobbo Giorgio.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, in quanto lo stesso é stato inoltrato
tardivamente, a termini regolamentari trascorsi, in dispregio del disposto di cui all’art. 36, 2° comma e dell’art. 46, 4°
comma del Codice di Giustizia Sportiva (entro sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui é
riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare).
43/867
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’ASD San Gaetano Calcio;
• di introitare l’importo della tassa reclamo versata.
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