COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.6. RICORSO N.A.S. MILAN GUARDA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 16/1/2008 –Squalifica per quattro giornate giocatore Bordin Marco – Camp. 3^ Categoria/TV
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.3.6. RICORSO N.A.S. MILAN GUARDA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n.
26 del 16/1/2008 –Squalifica per quattro giornate giocatore Bordin Marco – Camp. 3^ Categoria/TV
La Società N.A.S. Milan Guarda ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 26 del 16/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per
quattro giornate a carico del giocatore Bordin Marco.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società N.A.S. Milan Guarda;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che la decisione del Giudice Sportivo appare adeguata rispetto all’accadimento, quale refertato dal direttore di
gara, considerato che il rapporto arbitrale ha valore di prova privilegiata, ex art. 35, 1° comma, punto 1.1. del Codice di
Giustizia Sportiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso proposto dalla Società N.A.S. Milan Guarda;
• di confermare la squalifica di quattro giornate a carico del calciatore Bordin Marco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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