COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.2. RICORSO U.S. FULGOR TREVIGNANO Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 30/1/2008 – Ammenda di € 80,00 e Ammenda di € 60,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.2. RICORSO U.S. FULGOR TREVIGNANO Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 30/1/2008 – Ammenda di € 80,00 e Ammenda di € 60,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Fulgor Trevignano ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il Comunicato n. 43 del 30/1/2008, con le quali sono state assunti i seguenti provvedimenti disciplinari : - Ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insistenti insulti all’arbitro sia durante tutta la gara e sia a conclusione della stessa”; - Ammenda di € 60,00 a carico della Società : “ per presenza di persone non autorizzate nel recinto degli spogliatoi””. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale ricorso proposto dall’U.S. Fulgor Trevignano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito, l’arbitro che ha confermato il rapporto di gara e fornito ulteriori precisazioni reputate quindi congrue le decisioni censurate in relazione ai fatti verificatisi; visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Fulgor Trevignano; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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