COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.3. RECLAMO U.S. SELVAZZANO 2000 Avverso regolarità gara Selvazzano 2000 – Vò del 21/10/2007 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.3. RECLAMO U.S. SELVAZZANO 2000 Avverso regolarità gara Selvazzano 2000 - Vò del 21/10/2007 – Campionato di 2^ Categoria L’U.S. Selvazzano 2000 ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione di un giocatore, nelle fila della squadra della Società Vò, sotto il profilo del tesseramento. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, in quanto lo stesso é stato inoltrato tardivamente, a termini regolamentari scaduti, in dispregio dell’art. 46, 3° comma del Codice di Giustizia Sportiva (entro sette giorni dallo svolgimento della gara stessa). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dall’U.S. Selvazzano 2000; • di addebitare la tassa reclamo non versata.
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