COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.4. RICORSO POL. D. S.STEFANO ZIMELLA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 30/1/2008 – Squalifica per tre giornate giocatori Marigo Alberto e Muzzolon Filippo – Campionato di 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.4. RICORSO POL. D. S.STEFANO ZIMELLA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 30/1/2008 – Squalifica per tre giornate giocatori Marigo Alberto e Muzzolon Filippo – Campionato di 3^ Categoria/VR La Società Pol.D. S.Stefano Zimella ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicate con il Comunicato n. 31 del 30/1/2008, con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti disciplinari a carico di : - squalifica per tre giornate al giocatore Marigo Alberto perché : “espulso per fallo di gioco, offendeva l’arbitro”; - squalifica per tre giornate al giocatore Muzzolon Filippo perché : “espulso per fallo di gioco, offendeva l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale ricorso proposto dalla Pol.D. S.Stefano Zimella; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenute le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo di primo grado del tutto conformi rispetto ai fatti descritti nel referto arbitrale, che ha piena prova in merito a quanto in esso riportato (cfr. art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Pol.D. S.Stefano Zimella; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Marigo Alberto; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Muzzolon Filippo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it