COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.5. RECLAMO A.S.D. BOVOLONE Avverso regolarità gara CalcioMonselice1926Sweden – Bovolone del 20/01/2008 – Campionato Regionale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.5. RECLAMO A.S.D. BOVOLONE Avverso regolarità gara CalcioMonselice1926Sweden – Bovolone del 20/01/2008 – Campionato Regionale Allievi L’A.S.D. Bovolone ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Società CalcioMonselice1926Sweden, dei giocatori De Cilla Pietro e Affan Salim. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale reclamo presentato dall’A.S.D. Bovolone; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; constatato che il CalcioMonselice1926 Sweden ha fatto partecipare alla partita in oggetto i giocatori De Cillia Pietro (nato il 4/7/1994) e Affan Salim (nato il 3/9/1994); considerato quindi che i suddetti calciatori non hanno l’età minima consentita per partecipare al Campionato Allievi (a partire dai 14 anni anagraficamente compiuti); 45/939 constatato inoltre che, dalla documentazione in atti, il tesseramento del calciatore De Cillia Pietro decorre a favore della Soc. CalcioMonselice1926Sweden soltanto a partire dell’8/2/2008; ritenuta, irregolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione dei giocatori De Cillia Pietro e Affan Salim all’incontro preso in esame visto quanto pubblicato sul C.U. n. 31 del 22/11/2007 a pag. 31/504 dove si precisa che “la partecipazione a gare di atleti di età inferiore a quella prevista dalla specifica Categoria implica l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara” (nella fattispecie 14 anni anagraficamente compiuti); atteso che la Società CalcioMonselice1926Sweden non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S.D. Bovolone; • di applicare a carico della Società CalcioMonselice1926Sweden la sanzione sportiva della perdita della gara in base al disposto dell’art. 17,comma 5 del C.G.S., per cui la gara in epigrafe viene omologata c.s. : CalcioMonselice1926Sweden – Bovolone 0 – 3; • di irrogare a carico della Società CalcioMonselice1926Sweden la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale giocatori che non ne avevano titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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