COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO U.S. CRAZY COLOMBO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 35 del 5/12/2007 – Rifusione danni alla Società Somma per furto avvenuto occasione gara Crazy Colombo – Somma dell’1/12/2007 – Campionato Regionale Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO U.S. CRAZY COLOMBO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 35 del 5/12/2007 – Rifusione danni alla Società Somma per furto avvenuto occasione gara Crazy Colombo – Somma dell’1/12/2007 – Campionato Regionale Juniores La Società U.S. Crazy Colombo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 22 del 5/12/2007 del C.R. Veneto, con la quale é stato disposto – per responsabilità oggettiva (art. 4,5° comma C.G.S.) - il risarcimento del danno subito dalla Società Somma, in occasione della gara emarginata, nell'importo che sarà liquidato d'ufficio, dietro presentazione da parte della società SOMMA dei documenti fiscali d'acquisto dei beni asportati dai quali si rilevi il valore originario e il tempo d’acquisto degli stessi, oltre a regolare denuncia presentata alla competente autorità. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso avanzato dalla Società Crazy Colombo, la quale lamenta l’incompetenza del Giudice Sportivo, contestando comunque la sua responsabilità; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; rilevato che il provvedimento del Giudice Sportivo in questione deve intendersi come un invito alle Società, rispettivamente, di pagare i danni e di fornire la documentazione idonea a comprovarne l’ammontare; considerato pertanto che allo stato non ricorrono gli estremi per configurare l’insorgere di una controversia economica tra società, che farebbe scattare la competenza della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., ai sensi dell’art. 49, comma 3, lettera a) del C.G.S., dovendosi invece in ogni caso escludere la giurisdizione del giudice ordinario P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso della Società U.S. Crazy Colombo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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