COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO U.S. MONTEBELLO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore De Forni Davide – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO U.S. MONTEBELLO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore De Forni Davide – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Montebello ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 49 del 5/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Forni Davide : “espulso per aver insultato l’arbitro e al termine della gara reiterava gli insulti”.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dal’U.S. Montebello; esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato di essere stato offeso anche al termine della gara dal calciatore De Forni, nei pressi della recinzione del terreno di gioco e dell’adiacente spogliatoio; visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S. Montebello • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Forni Davide; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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