COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO CALCIO MARCON A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 5/3/2008 – Applicazione art. 17,comma 2 CGS gara Saccafisola-Marcon dell’1/3/2008; Ammenda € 52,00 alla Società; Squalifica sino al 10/4/2008 allenatore Di Prisco Graziano; Squalifica per due giornate giocatore Agnolon Nicolò (Capitano) – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO CALCIO MARCON A.S.D.
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato Ufficiale n.
32 del 5/3/2008 – Applicazione art. 17,comma 2 CGS gara Saccafisola-Marcon dell’1/3/2008; Ammenda
€ 52,00 alla Società; Squalifica sino al 10/4/2008 allenatore Di Prisco Graziano; Squalifica per due
giornate giocatore Agnolon Nicolò (Capitano) – Campionato Juniores Provinciale
La Società Calcio Marcon A.S.D. ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Venezia, pubblicate con il Comunicato n. 32 del 5/3/2008, con le quali sono state assunte le seguenti
sanzioni :
- assegnazione partita persa per 0-3 (gara Saccafisola - Marcon; del 5/3/2008) in base all’art.17, comma 2 del CGS ad
entrambe le Società;
- squalifica a carico del Sig. De Prisco Graziano (allenatore) fino al 10/4/08;
- irrogazione dell'ammenda di € .52,00 alla Società Marcon.
perché “dai documenti ufficiali agli atti risulta che la gara emarginata è stata sospesa dall'arbitro al 39° del 2°t. (ris. 4-4)
in seguito ad una rissa generale innescata dall'allenatore del Saccafisola Sig .Caico Angelo, il quale si avvicinava alla
panchina avversaria e afferrava il Sig. De Prisco Graziano, allenatore del Marco, per il giubbotto strattonandolo. Al
litigio tra i due allenatori si aggiungevano subito i componenti le panchine e quasi tutti i giocatori delle due squadre. Tra
urla, manate, spinte, insulti, calci e offese il concitato parapiglia continuava per diversi minuti nonostante gli sforzi dei
dirigenti accompagnatori (di entrambe le Società) a calmare gli animi e i ripetuti inviti (inascoltati) dell'arbitro ai due
capitani di riportare l'ordine. Vista l'impossibilità di proseguire la partita il direttore di gara ne decretava la fine”.
- squalifica per due giornate giocatore Agnolon Nicolò (Marcon - Capitano), per non aver cercato in nessuna maniera
(anzi) di sedare gli animi;
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione della squalifica per due giornate a
carico del giocatore Agnolon Nicolò (Marcon capitano), in base al disposto di cui all’art. 45, 3°comma, lettera a) del
C.G.S.;
letto il ricorso presentato dal Calcio Marcon ASD, nella parte attinente gli altri provvedimenti disciplinari;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito altresì l’arbitro, che ha confermato :
1. che l’allenatore del Marcon Di Prisco non ha avuto alcun ruolo nella rissa, essendo stato strattonato dall’allenatore
del Saccafisola, mentre sedeva sulla sua panchina;
2. che la quasi totalità dei calciatori e dei dirigenti delle due compagini, con le eccezioni già precisate nel referto, dava
vita ad un assemblamento rissoso, tale da rendere improduttivi i tentativi espletati dal direttore di gara verso i due
capitani, di ripristinare l’ordine;
preso atto di quanto sopra, ritiene questo Collegio che vada annullata la squalifica verso l’allenatore Di Prisco Graziano,
poiché questi, per diretta constatazione dell’arbitro, si limitò a difendersi dall’aggressione del collega dell’altra società,
cosicché non fu né istigatore né partecipe alla rissa;
reputa altresì la Commissione che meriti integrale conferma la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la partita
persa per 0-3 ad ambo le Società e, quindi, anche al Marcon A.S.D., poiché é assodato, sulla scorta delle dichiarazioni
del direttore di gara, che intervenne una rissa pressoché generale tra i tesserati delle due compagini, onde la relativa
responsabilità non può che ascriversi ad entrambe;
ritiene per gli stessi motivi il Collegio corretta anche la sanzione patrimoniale applicata dal Giudice Sportivo;
visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara
dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile la parte del ricorso avanzato dal Calcio Marcon ASD riguardante la sanzione della
squalifica di due giornate nei confronti del giocatore Agnolon Nicolò
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal Calcio Marcon A.S.D.;
- di confermare l’applicazione dell’art. 17,2° comma del C.G.S. (sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a
carico di entrambe le Società);
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 52,00 a carico della Società;
- di annullare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Di Prisco Graziano.
La tassa reclamo non é stata versata.
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