COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO G.S. S.ANTONINO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 27/2/2008 – Squalifica cinque giornate giocatore Sozza Rahil – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO G.S. S.ANTONINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n.
32 del 27/2/2008 – Squalifica cinque giornate giocatore Sozza Rahil - Campionato Juniores Provinciale
La Società G.S. S.Antonino ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale
di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 32 del 27/2/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per cinque
giornate a carico del giocatore Sozza Rahil : “per espressione denigratoria di stampo razziale verso un giocatore
avversario di colore”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il rituale ricorso proposto dal G.S. S.Antonino e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti,
tenendo conto che, nel caso di specie, opera il disposto dell’art. 11, II comma del C.G.S., il quale commina la sanzione
minima di cinque giornate per offese discriminatorie
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal G.S. S.Antonino;
• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Sozza Rahil;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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