COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO A.C.CARMENTA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 5/3/2008 – Omologazione gara Junior Monticello – Carmenta del 2/3/2008; Squalifica sino al 1°/4/2008 allenatore Della Valentina Angelo – Campionato S.G.S. Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO A.C.CARMENTA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 5/3/2008 – Omologazione gara Junior Monticello – Carmenta del 2/3/2008; Squalifica sino al 1°/4/2008 allenatore Della Valentina Angelo - Campionato S.G.S. Allievi Provinciale La Società A.C. Carmenta ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicate con il Comunicato n. 33 del 27/2/2008 : - omologazione gara Junior Monticello – Carmenta del 2/3/2008; - squalifica sino al 1°/4/2008 a carico dell’allenatore Della Valentina Angelo. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’A.C. Carmenta sotto ambedue i profili da esso interessati. Rileva infatti la C.D.T. : a) essendo stata domandata la ripetizione della gara in epigrafe, il ricorso andava comunicato alla società controparte Junior Monticello, allegando attestazione dell’avvenuto invio al ricorso stesso (ex art. 46, 5° comma del Codice di Giustizia Sportiva); b) la squalifica dell’allenatore Della Valentina Angelo non é impugnabile, essendo inferiore ad un mese (ex 45, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.C. Carmenta; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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