COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO POL. AURORA 76 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 27/2/2008 –Squalifica sino al 22/2/2010 giocatore Bressan Andrea – Torneo del Sabato Attività Amatori

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 12 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO POL. AURORA 76 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 27/2/2008 –Squalifica sino al 22/2/2010 giocatore Bressan Andrea – Torneo del Sabato Attività Amatori La Società Pol. Aurora 76 calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicata con il Comunicato n. 34 del 27/2/2008, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 22/2/2010 a carico del giocatore Bressan Andrea, perché : “a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria reagiva colpendo violentemente con un pugno la schiena dell'arbitro, spingendolo con forza e facendolo arretrare di qualche metro rischiando di farlo cadere a terra; il direttore di gara veniva anche insultato. Alla notifica del provvedimento di espulsione ha opposto resistenza ed è stato necessario l'intervento dei compagni di squadra che con forza lo hanno fatto allontanare dal terreno di gioco. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso proposto dalla Pol. Aurora 76 e la documentazione ufficiale in atti; appurato, che il ricorso é stato sottoscritto da due dirigenti della Pol. Aurora 76, nessuno dei quali, tuttavia, abilitato alla rappresentanza della Società, risultando tale soltanto il Presidente Perazzale Giovanni, stante il foglio di censimento inviato alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Vicenza dalla Società medesima P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Pol. Aurora 76; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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