COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 19 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.1. RICORSO A.C. RALDON Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica sino al 30/6/2008 allenatore Marocchio Simone – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 19 Marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2.1. RICORSO A.C. RALDON
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica sino al 30/6/2008 allenatore Marocchio Simone - Campionato di
1^ Categoria
La Società A.C. Raldon ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato n. 49 del 5/3/2008, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 30/6/2008 a carico dell’allenatore
Marocchio Simone : “allontanato dal campo per insulti all’arbitro, prima di uscire manteneva un atteggiamento minaccioso
ed ostile nei confronti dello stesso, reiterandolo al termine dell’incontro e per tutta la permanenza del direttore di gara
nell’impianto sportivo, richiedendo peraltro l’intervento delle forze dell’ordine”.
La Commissione Disciplinare
esaminato il rituale ricorso presentato dall’A.C. Raldon;
esaminata altresì la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che la decisione del Giudice Sportivo di Primo Grado appare adeguata rispetto all’accadimento, quale refertato
dal direttore di gara;
visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara
dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Raldon;
• di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Marocchio Simone sino al 30/6/2008;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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