COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 19 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.3. RICORSO P.G.S. CONCORDIA SCHIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica per sei giornate giocatore Tieso Matteo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 19 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.3. RICORSO P.G.S. CONCORDIA SCHIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 5/3/2008 – Squalifica per sei giornate giocatore Tieso Matteo – Campionato di 2^ Categoria La Società P.G.S. Concordia ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 49 del 5/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino per sei giornate a carico del giocatore Tieso Matteo : “per avere spintonato energicamente l’arbitro, nonché per contegno gravemente irriguardoso e scorretto dopo l’espulsione”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dal P.G.S. Concordia; esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il rapporto di gara sia completo ed esaustivo nel descrivere i fatti addebitati al giocatore Tieso Matteo, rapporto del resto confermato dal direttore di gara, sentito per le vie brevi; visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società P.G.S. Concordia Schio; • di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Tieso Matteo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it