COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 19 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.4. RECLAMO U.S. R.E.A.L. PADOVA Avverso validità gara R.E.A.L. Padova – Perarolo Vigontina dell’1/3/2008 – Campionato Juniores Provinciale/PD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 19 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.4. RECLAMO U.S. R.E.A.L. PADOVA Avverso validità gara R.E.A.L. Padova – Perarolo Vigontina dell’1/3/2008 – Campionato Juniores Provinciale/PD La Società U.S. R.E.A.L. Padova ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Società Perarolo Vigontina, del calciatore Baldan Matteo. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale reclamo presentato dall’U.S. Real Padova; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; constatato che la Società Perarolo Vigontina ha fatto partecipare alla partita in oggetto il calciatore Baldan Matteo (nato il 24/11/1994); considerato quindi che il suddetto calciatore non aveva compiuto l’età minima consentita per partecipare al Campionato Juniores (a partire dai 15 anni anagraficamente compiuti); ritenuta, irregolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del calciatore Baldan Matteo all’incontro preso in esame; atteso che la Società Perarolo Vigontina non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dal l’U.S. R.E.A.L. Padova; • di applicare a carico dell’U.S. Perarolo Vigontina la sanzione sportiva della perdita della gara in base al disposto dell’art. 17, comma 5, lettera a) del C.G.S., per cui la gara in epigrafe viene omologata c.s. : R.E.A.L. Padova – Perarolo Vigontina 3 – 0; • di irrogare a carico dell’U.S. Perarolo Vigontina la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un calciatore che non ne aveva titolo: La tassa reclamo non é stata versata.
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