COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.1. RICORSO POL. D. LA CONTEA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 51 del 19/3/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Biolo Giuseppe – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2.1. RICORSO POL. D. LA CONTEA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 51 del 19/3/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Biolo Giuseppe – Campionato di 2^
Categoria
La Società Pol. D. La Contea ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato n. 51 del 19/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del
giocatore Biolo Giuseppe : “per grave atto di violenza in danno di avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Pol. D. La Contea
esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione di primo grado che appare congrua in relazione alla dinamica ed al contenuto dei fatti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Società Pol. D. La Contea;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Biolo Giuseppe;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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