COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.2. RICORSO A.S.D. EVOLUTION TEAM Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/3/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Lozito Pasquale – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.2. RICORSO A.S.D. EVOLUTION TEAM Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/3/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Lozito Pasquale – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Evolution Team ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà, pubblicata con il Comunicato n. 33 del 12/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Lozito Pasquale : “espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, ritardava l’uscita dal terreno di gioco e assumeva un comportamento irriguardoso e di scherno nei confronti dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Evolution Team; esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione di primo grado relativa alla squalifica del calciatore Lozito che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, la vicenda in esame, per cui il provvedimento disciplinare inflittogli appare congruo; visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Evolution Team; • di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Lozito Pasquale; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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