COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.4. RICORSO A.S.D. CALCIO SPINEA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 51 del 19/3/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Baruzzo Alessandro – Campionato Allievi Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2.4. RICORSO A.S.D. CALCIO SPINEA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 51 del 19/3/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Baruzzo Alessandro –
Campionato Allievi Regionale
La Società A.S.D. Calcio Spinea ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con
il Comunicato n. 51 del C.R. Veneto del 19/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro
giornate a carico del giocatore Baruzzo Alessandro : “espulso per gioco violento, teneva un comportamento offensivo nei
confronti dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo avanzato dalla Società Calcio Spinea;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la sanzione disciplinare impugnata, che appare congrua ed
ineccepibile in relazione all’accadimento refertato dal direttore di gara;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Calcio Spinea;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Baruzzo Alessandro;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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