COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.5. RICORSO A.S.D. PHARMA BAG S.PAOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 50 del 12/3/2008 – Squalifica sino al 30/4/2008 giocatore Toffanin Luca – Campionato Giovanissimi Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2.5. RICORSO A.S.D. PHARMA BAG S.PAOLO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 50 del 12/3/2008 – Squalifica sino al 30/4/2008 giocatore Toffanin Luca – Campionato
Giovanissimi Regionale
La Società A.C.D. Pharma Bag S.Paolo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale
pubblicata con il Comunicato n. 50 del C.R. Veneto del 12/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della
squalifica sino al 30/4/2008 a carico del giocatore Toffanin Luca : “per particolare gravità di condotta violenta nei confronti
di un giocatore avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo avanzato dalla Società Pharma Bag S.Paolo;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
constatato che la decisione di primo grado riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame che quindi
appare congrua, tenuto anche conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara, come stabilito
dall’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dalla Soc. Pharma Bag S.Paolo;
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/4/2008 a carico del giocatore Toffanin Luca;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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