COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.5. RICORSO A.S.D. PHARMA BAG S.PAOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 50 del 12/3/2008 – Squalifica sino al 30/4/2008 giocatore Toffanin Luca – Campionato Giovanissimi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 2 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.5. RICORSO A.S.D. PHARMA BAG S.PAOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 50 del 12/3/2008 – Squalifica sino al 30/4/2008 giocatore Toffanin Luca – Campionato Giovanissimi Regionale La Società A.C.D. Pharma Bag S.Paolo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato n. 50 del C.R. Veneto del 12/3/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 30/4/2008 a carico del giocatore Toffanin Luca : “per particolare gravità di condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo avanzato dalla Società Pharma Bag S.Paolo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; constatato che la decisione di primo grado riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame che quindi appare congrua, tenuto anche conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara, come stabilito dall’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dalla Soc. Pharma Bag S.Paolo; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/4/2008 a carico del giocatore Toffanin Luca; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it