COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.1. RICORSO A.C.D. BELVEDERE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 51 del 19/3/2008 – Squalifica sino al 16/3/2009 giocatore Marcon Alessandro – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.1. RICORSO A.C.D. BELVEDERE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 51 del 19/3/2008 – Squalifica sino al 16/3/2009 giocatore Marcon Alessandro - Campionato di Eccellenza La Società A.C.D. Belvedere ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 51 del 19/3/2008, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 16/3/2009 a carico del giocatore Marcon Alessandro : “espulso per proteste contro l’arbitro, lo rincorreva tentando di sgambettarlo; infine gli dava un calcio sul polpaccio sinistro senza causargli danno fisico; tenendo un linguaggio blasfemo”. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale ricorso presentato dall’A.C.D. Belvedere; esaminata altresì la documentazione ufficiale in atti; sentita la Società opponente a mezzo del proprio legale, Società che ha chiesto l’acquisizione delle riprese filmate della gara, stante l’erronea identificazione del calciatore e comunque la insussistenza del fatto; sentito l’arbitro che ha confermato il rapporto; sentiti altresì gli assistenti arbitrali che hanno dichiarato di non aver visto atti intenzionalmente compiuti contro l’arbitro; ritenuta la C.D.T. preliminarmente l’acquisibilità, ai sensi dell’art. 35,comma 1.2. del C.G.S. delle riprese filmate; ritenuto inoltre che dalle stesse non emerge uno scambio di persona, ma addirittura l’evidente casualità dell’impatto tra calciatore ed arbitro, del resto avvalorata dalle stesse dichiarazioni degli assistenti; atteso che, viceversa, non vi sono elementi per escludere l’effettiva pronuncia delle offese riportate dall’arbitro nel suo referto; considerato che il mutato quadro di riferimento rende congrua la sola applicazione della sanzione della squalifica del calciatore Marcon Alessandro per due giornate di gara, peraltro già scontate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il ricorso presentato dall’A.C.D. Belvedere; • di comminare la sanzione della squalifica per due giornate di gara a carico del calciatore Marcon Alessandro (già scontate). La tassa reclamo non é stata versata.
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