COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.2. RICORSO U.S. CALCIO PAESE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 46 del 20/2/2008 – Squalifica sino al 20/2/2009 assistente arbitrale Fiorentino Donato – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.2. RICORSO U.S. CALCIO PAESE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 46 del 20/2/2008 – Squalifica sino al 20/2/2009 assistente arbitrale Fiorentino Donato - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Calcio Paese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 46 del 20/2/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 20/2/2009 a carico del Sig. Fiorentino Donato, assistente arbitrale : “perché a fine gara insultava ripetutamente l’arbitro, con la bandierina cercava di colpirlo, prontamente fermato dal capitano. Successivamente, liberatosi, colpiva deliberatamente il direttore di gara ad una spalla procurandogli momentaneo dolore, il tutto continuando ad insultarlo e minacciarlo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’U.S. Calcio Paese e la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì l’arbitro, che ha confermato integralmente il rapporto di gara; considerato che il referto dell’arbitro investe valore di prova privilegiata (ex art. 35, comma 1.1. C.G.S.) ; ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Calcio Paese; • di confermare a sanzione della squalifica sino al 20/2/2009 a carico dell’assistente arbitrale Fiorentino Donato; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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