COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.3. RICORSO A.C. ARSENAL CUSINATI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 54 del 2/4/2008 – Squalifica tre giornate giocatore Trevisan Luca – Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.3. RICORSO A.C. ARSENAL CUSINATI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 54 del 2/4/2008 – Squalifica tre giornate giocatore Trevisan Luca - Campionato 2^ Categoria La Società A.C. Arsenal Cusinati ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 54 del 2/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Trevisan Luca ”una giornata per espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Arsenal Cusinati e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; ritenuto che la condotta del calciatore Trevisan, pur improntata a protesta impetuosa, non é trascesa in una smodata scurrilità, cosicché appare maggiormente adeguata la sanzione complessiva della squalifica per due giornate di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. Arsenal Cusinati; • di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Trevisan Luca a due giornate di gara. La tassa reclamo non é stata versata.
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