COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.4. RECLAMO C.S. LOREO 02 Avverso regolarità gara Aurora Granze – Loreo 02 del 30/3/2008 – Campionato 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2.4. RECLAMO C.S. LOREO 02
Avverso regolarità gara Aurora Granze – Loreo 02 del 30/3/2008 - Campionato 2^ Categoria
La Società C.S. Loreo 02 ha presentato ricorso avverso la regolarità della gara In oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della Società Aurora Granze, del giocatore Malachin Andrea.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dal C.S. Loreo 02;
56/1233
constatato che dalla documentazione ufficiale in atti, in particolare dal referto arbitrale, non risulta che il calciatore
Malachin Andrea abbia partecipato all’incontro in epigrafe, anche se indicato nella lista formazione squadra dall’U.S.
Aurora Granze in qualità di riserva con il n. 13;
esperite comunque le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, é emerso che il giocatore Malachin
Andrea (nato il 25/9/1972 – Matricola n. 2539950) é regolarmente tesserato per la Società U.S. Aurora Granze con
decorrenza 28/3/2008
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il reclamo il ricorso presentato dal C.S. Loreo 02;
• di confermare il risultato acquisito in campo dell’incontro preso in esame c.s. : Aurora Granze – Loreo 1 - 0;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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