COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.5. RICORSO A.C.D. SPEME Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 47 del 27/2/2008 – Applicazione art. 19,comma 1 C.G.S. gara Speme-Minerbe del 20/2/2008; penalizzazione di 1 punto in classifica; squalifica sino al 30/6/2012 giocatore Sommacampagna Fabio – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
4.2.5. RICORSO A.C.D. SPEME
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 47 del 27/2/2008 – Applicazione art. 19,comma 1 C.G.S. gara Speme-Minerbe del 20/2/2008;
penalizzazione di 1 punto in classifica; squalifica sino al 30/6/2012 giocatore Sommacampagna Fabio -
Campionato Juniores Regionale
La Società A.C.D. Speme ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il
Comunicato n. 47 del 27/2/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni :
a) applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-3 (partita Speme-Minerbe del 20/2/2008), in applicazione
dell’art. 17,comma 1 del C.G.S.;
b) un punto di penalizzazione in classifica :
“rilevato dal R.A. che al 39° del secondo tempo l'Arbitro decretava la fine anticipata della gara per essere stato colpito
violentemente al volto con un pugno dal giocatore Sommacampagna Fabio (soc. Speme), che gli provocava danni
fisici come da referto di Pronto Soccorso allegato al Rapporto;
c) squalifica del giocatore Sommacampagna Fabio sino al 30/6/2012 :
“in quanto, espulso dal campo per insulti nei confronti dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento colpiva
violentemente con un pugno al volto l'Arbitro provocandogli danni fisici; successivamente pestava il fischietto
dell'Arbitro caduto a terra e insultava ripetutamente lo stesso direttore, nonché tutta la categoria arbitrale”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Speme;
esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito altresì l’arbitro, che ha rilasciato un supplemento di rapporto dal quale emerge che il contatto fisico della mano del
calciatore Sommacampagna con la bocca dell’arbitro assume i connotati, più che di una aggressione fisica, di una
gravissima forma di protesta, ulteriormente accentuata con il gesto di calpestare il fischietto, che si é rivelato quindi
essere il bersaglio dell’offesa;
ritenuto che l’originario quadro di riferimento, che aveva coerentemente portato il G.S. all’applicazione della sanzione
impugnata, si palesa oggi, alla luce delle decisive specificazioni rese dall’arbitro sul suo supplemento, completamente
mutato e tale da giustificare una congrua riduzione dell’originario provvedimento a carico del calciatore;
atteso infine che gli altri provvedimenti appaiono non soggetti a modifica, stante quanto sopra
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Speme;
• di confermare la sanzione della perdita della gara per 0-3 (v. art. 17,1° comma CGS);
• di confermare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica;
• di ridurre la sanzione della squalifica sino al 31/12/2009 a carico del giocatore Sommacampagna Fabio.
La tassa reclamo non é stata versata.
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