COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.7. RICORSO U.S.D. TAGLIOLESE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 12/3/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Bonato Alex; Squalifica sino al 30/5/2008 massaggiatore Bonato Morgan – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 9 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2.7. RICORSO U.S.D. TAGLIOLESE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 12/3/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Bonato Alex; Squalifica sino al 30/5/2008 massaggiatore Bonato Morgan – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società U.S.D. Tagliolese ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicate con il Comunicato n. 36 del 12/3/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : - squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bonato Alex : “offendeva con veemenza il direttore di gara con frasi scurrili ed offensive, accompagnate da bestemmia. Uscendo dal terreno di gioco continuava nelle offese nei confronti dello stesso arbitro”. - squalifica sino al 30/5/2008 a carico del massaggiatore Bonato Morgan : “allontanato dal terreno di gioco per continue offese all’arbitro perché non gradiva una decisione nei confronti di un giocatore della sua squadra, espulso dal terreno di gioco, quindi mancando agli elementari doveri dirigenziali”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo della Società U.S.D. Tagliolese trasmesso per competenza dalla Delegazione Provinciale di Rovigo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; ritenuto che la sanzione irrogata al calciatore Bonato Alex deve essere ridotta di una sola giornata perché, pur particolarmente severa rispetto a vicende consimili, assume anche una valenza di censura rispetto ad un comportamento particolarmente riprovevole se tenuto da un giovane calciatore ed ha, conseguentemente, un significato educativo; analoghe considerazioni si impongono con riguardo al dirigente Bonato Morgan, al quale, peraltro, la sanzione andrà integralmente confermata, atteso il ruolo di esempio e di educatore, totalmente disatteso nella fattispecie, che il dirigente di una compagine giovanile deve impersonare rispetto ai giovani atleti che dirige P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S.D. Tagliolese; • di ridurre la squalifica a carico del giocatore Bonato Alex a quattro giornate di gara; • di confermare la squalifica sino al 30/5/2008 a carico del massaggiatore Boato Morgan. La tassa reclamo non é stata versata.
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