COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. RECLAMO A.C.BOVOLONE Avverso regolarità gara Bovolone – Aurora Marchesino del 13/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.2. RECLAMO A.C.BOVOLONE
Avverso regolarità gara Bovolone – Aurora Marchesino del 13/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Bovolone ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra dell’Aurora Marchesino, del giocatore Ohenhen Iwinosa Osamy.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Bovolone e la documentazione ufficiale in atti;
considerato che dall’esame del referto arbitrale risulta che il giocatore Ohenhen Iwinosa Osamy ha preso parte
all’incontro in epigrafe;
accertata l’irregolare posizione del calciatore suddetto in base all’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F., in difetto di
autorizzazione del C.R. Veneto alla partecipazione alla gara
visto l’art. 17, comma 5, lettera c) del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere ill reclamo avanzato dall’A.C. Bovolone;
• di infliggere a carico della Società Aurora Marchesino la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto, base al
disposto di cui all’art. 17, comma 5, lettera c) del C.G.S. , omologandola c.s. : Bovolone – Aurora Marchesino 3 – 0;
• di comminare a carico della Società Aurora Marchesino la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per avere impiegato in
gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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