COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. RECLAMO A.C.BOVOLONE Avverso regolarità gara Bovolone – Aurora Marchesino del 13/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. RECLAMO A.C.BOVOLONE Avverso regolarità gara Bovolone – Aurora Marchesino del 13/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Bovolone ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra dell’Aurora Marchesino, del giocatore Ohenhen Iwinosa Osamy. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Bovolone e la documentazione ufficiale in atti; considerato che dall’esame del referto arbitrale risulta che il giocatore Ohenhen Iwinosa Osamy ha preso parte all’incontro in epigrafe; accertata l’irregolare posizione del calciatore suddetto in base all’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F., in difetto di autorizzazione del C.R. Veneto alla partecipazione alla gara visto l’art. 17, comma 5, lettera c) del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere ill reclamo avanzato dall’A.C. Bovolone; • di infliggere a carico della Società Aurora Marchesino la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto, base al disposto di cui all’art. 17, comma 5, lettera c) del C.G.S. , omologandola c.s. : Bovolone – Aurora Marchesino 3 – 0; • di comminare a carico della Società Aurora Marchesino la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per avere impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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