COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. RECLAMO A.C.D. S.MARIA CAMISANO Avverso regolarità gara Carmenta – S.Maria Camisano del 6/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. RECLAMO A.C.D. S.MARIA CAMISANO Avverso regolarità gara Carmenta – S.Maria Camisano del 6/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria La Società ACD S.Maria Camisano ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra del Carmenta del giocatore Miolo Manuel. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’A.C.D. S.Maria Camisano, nel quale afferma che il calciatore Miolo Manuel sarebbe stato espulso, per doppia ammonizione, durante il corso dell’incontro del Campionato di 2^ Categoria San Giorgio in Bosco – Carmenta del 30/3/2008 e quindi avrebbe dovuto scontare, in base all’art. 19, comma 10 del CGS, la squalifica automatica per una giornata in occasione della partita del 6/4/2008; sentito l’arbitro che ha diretto l’incontro san Giorgio in Bosco – Carmenta, il quale ha prodotto un supplemento di rapporto nel quale ha confermato che nel corso della gara S.Giorgio in Bosco – Carmenta ha provveduto ad espellere, al 43’ del 2° tempo, il calciatore Comin Carlo dell’A.C. Carmenta, per doppia ammonizione, mentre il giocatore Miolo Manuel (Carmenta) é stato soltanto ammonito per un fallo di gioco al 46’ del 1° tempo P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo presentato dall’A.C.D. S.Maria di Camisano; • di confermare il risultato dell’incontro acquisito in campo c.s : Carmenta – S.Maria Camisano 1 – 0; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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