COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.5. RICORSO U.S.D. VILLANOVA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 56 del 9/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Falcomer Domenico; Squalifica allenatore Moretto Paolo sino al 28/4/2008– Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.5. RICORSO U.S.D. VILLANOVA
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 56 del 9/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Falcomer Domenico; Squalifica
allenatore Moretto Paolo sino al 28/4/2008– Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Villanova ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il
Comunicato n. 56 del 9/4/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni :
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Falcomer : “espulso per comportamento offensivo nei confronti
dell’arbitro, prima di allontanarsi teneva verso lo stesso un atteggiamento minaccioso”;
- squalifica sino al 28/4/2008 a carico dell’allenatore Moretto Paolo.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso attinente la squalifica nei confronti dell’allenatore Moretto
Paolo sino al 28/4/2008, trattandosi di provvedimento inoppugnabile in base all’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S.
(inferiore ad un mese):
esaminato il ricorso presentato USD Villanova nella parte riguardante la squalifica per tre giornate a carico del calciatore
Falcomer Domenico e la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che il predetto provvedimento sanzionatorio, assunto dal Giudice Sportivo di primo grado, appare congruo
rispetto ai fatti complessivamente valutati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso dell’USD Villanova nella parte inerente la squalifica dell’allenatore sino al
28/4/2008 a carico dell’allenatore Moretto Paolo;
• di respingere .la parte del ricorso dell’USD Villanova, riguardante la sanzione della squalifica per tre giornate a carico
del giocatore Falcomer Domenico, che viene quindi confermata
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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