COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.6. RICORSO U.S. FONTANE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 9/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Pagnin Antonio – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.6. RICORSO U.S. FONTANE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 9/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Pagnin Antonio – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Fontane Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 38 del 9/4/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pagnin Antonio : “espulso per somma di ammonizioni, mentre usciva dal terreno di gioco urlava scurrile offesa nei confronti dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso proposto dall’U.S. Fontaqne Calcio e la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che non sussistono i presupposti per la riduzione della sanzione inflitta, che appare congrua rispetto all’addebito ascritto attesa l’efficacia privilegiata del predetto referto prevista dall’art. 35, c. 1.1 C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Fontane Calcio; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pagnin Antonio; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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