COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.7. RICORSO U.S. NATIVITAS Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 2/4/2008 – Squalifica per otto giornate giocatore Calzavara Roberto – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.7. RICORSO U.S. NATIVITAS
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n.
37 del 2/4/2008 – Squalifica per otto giornate giocatore Calzavara Roberto – Campionato Juniores
Provinciale
La Società U.S. Nativitas ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Padova, pubblicata con il Comunicato n. 37 del 2/4/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per otto giornate a
carico del giocatore Calzavara Roberto : “perché in segno di protesta contro una decisione del direttore di gara, si
avvicinava all’arbitro e lo spingeva ripetutamente, con stizza, facendolo barcollare (le caratteristiche della spinta la fanno
rientrare nella fattispecie della condotta violenta verso gli ufficiali di gara, sanzionata dall’art. 19,4 lett. d del C.G.S. con la
squalifica minima di otto giornate)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso proposto dall’U.S. Nativitas e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
sentito per le vie brevi l’arbitro che, meglio descrivendo l’episodio, ha precisato che il Calzavara nella concitazione del
momento, lo ha fatto indietreggiare appoggiandogli le mani sul petto;
ritenuto che la condotta del Calzavara così come descritta non può essere qualificata come violenta, mancandone i
connotati in quanto non diretta a ledere l’incolumità del direttore di gara, ma piuttosto come oltraggiosa
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S. Nativitas;
• di ridurre la sanzione, disponendo la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Calzavara Roberto.
La tassa reclamo non é stata versata.
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