COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.8. RICORSO G.S. VILLAGGIO SAN LAZZARO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 2/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Groppa Marco – Campionato Giovanisimi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16 Aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.8. RICORSO G.S. VILLAGGIO SAN LAZZARO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato Ufficiale
n. 38 del 2/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Groppa Marco – Campionato Giovanisimi
Provinciale
La Società G.S. Villaggio San Lazzaro ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice della Delegazione
Distrettuale di Bassano, pubblicata con il Comunicato n. 38 del 2/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della
squalifica per tre giornate a carico del giocatore Groppa Marco : “espulso per avere rivolto ripetutamente frasi
gravemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro Tale condotta si ripeteva al termine della gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dal G.S. Villaggio San Lazzaro e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale e considerata l’efficacia privilegiata dello stesso (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti
complessivamente valutati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal G.S. Villaggio San Lazzaro;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Groppa Marco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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