COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 30 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO POL. ARMISTIZIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 9/4/2008 – Squalifica per otto giornate giocatore Masiero Claudio – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 30 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO POL. ARMISTIZIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 9/4/2008 – Squalifica per otto giornate giocatore Masiero Claudio – Campionato di 3^ Categoria La Società Pol. Armistizio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 38 del 9/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per otto giornate a carico del giocatore Masiero Claudio : “perché, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco, si avvicinava all’arbitro dandogli una spinta sul petto e facendolo indietreggiare, accompagnando il gesto con una serie di aggressioni offensive e togliendosi la maglia in segno di ulteriore protesta (la spinta energica integra la fattispecie della <>, sanzionata dall’art. 19,4 lett. d) CGS con squalifica minima di otto giornate)”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Pol. Armistizio e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; considerato che, alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, sentito per le vie brevi, la condotta del giocatore Masiero può meglio ricondursi alla fattispecie dell’atteggiamento oltraggioso ed offensivo, ma non violento; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Pol. Armistizio; • di ridurre a sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Masiero Claudio; La tassa reclamo non é stata versata
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