COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 30 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO POL. ARMISTIZIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 9/4/2008 – Squalifica per otto giornate giocatore Masiero Claudio – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 30 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO POL. ARMISTIZIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n.
38 del 9/4/2008 – Squalifica per otto giornate giocatore Masiero Claudio – Campionato di 3^ Categoria
La Società Pol. Armistizio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Padova, pubblicata con il Comunicato n. 38 del 9/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per
otto giornate a carico del giocatore Masiero Claudio : “perché, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco, si
avvicinava all’arbitro dandogli una spinta sul petto e facendolo indietreggiare, accompagnando il gesto con una serie di
aggressioni offensive e togliendosi la maglia in segno di ulteriore protesta (la spinta energica integra la fattispecie della
<>, sanzionata dall’art. 19,4 lett. d) CGS con squalifica minima di otto giornate)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Pol. Armistizio e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
considerato che, alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, sentito per le vie brevi, la condotta del giocatore Masiero
può meglio ricondursi alla fattispecie dell’atteggiamento oltraggioso ed offensivo, ma non violento;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Pol. Armistizio;
• di ridurre a sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Masiero Claudio;
La tassa reclamo non é stata versata
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