COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.1. RECLAMO A.S.D. BEVILACQUA CALCIO Avverso regolarità gara Casaleone 1956 – Bevilacqua del 4/5/2008 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
9.2.1. RECLAMO A.S.D. BEVILACQUA CALCIO
Avverso regolarità gara Casaleone 1956 - Bevilacqua del 4/5/2008 – Campionato di Promozione
La Società ASD Bevilacqua Calcio ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra del Bevilacqua, del giocatore Menegatti Enrico, sotto il profilo del tesseramento.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’ASD Bevilacqua Calcio;
esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali é risultato :
- che il giocatore Menegatti Enrico (nato il 3/6/1972), avvalendosi del disposto di cui all’art. 32 bis delle NOIF, é stato
svincolato il 1°/7/2003 e, conseguentemente, essendo diventato il suo tesseramento di validità annuale, lo stesso deve
essere rinnovato ad ogni stagione successiva (vedi disposizioni riportate sul C.U. del C.R.V. n. 6 del 27/7/2007);
- che la Società Casaleone 1956 non ha provveduto, per la stagione in corso, a rinnovare il tesseramento del calciatore
Menegatti Enrico;
constatato che la Società Casaleone 1956 pur ritualmente informata nella veste di controinteressata, non ha inoltrato
controdeduzione alcuna;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del giocatore Menegatti Enrico alla gara oggetto del
presente giudizio
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’ASD Bevilacqua Calcio;
• di applicare a carico della Società Casaleone 1956 la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in base al
disposto di cui all’art. 17, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva che viene omologata c.s. : Casaleone
1956 – Bevilacqua 0 – 3;
• di comminare a carico della Società Casaleone 1956 la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara
ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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