COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.2. RICORSO A.S.D. PETRARCA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 57 del 16/4/2008 – Applicazione art. 53 NOIF e art. 17 del C.G.S. gara Ronchi – Petrarca del 6/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
9.2.2. RICORSO A.S.D. PETRARCA CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 57 del 16/4/2008 – Applicazione art. 53 NOIF e art. 17 del C.G.S. gara Ronchi - Petrarca del
6/4/2008 – Campionato di 2^ Categoria
La Commissione Disciplinare Territoriale, ad integrazione della propria decisione emessa nella riunione del 22/4/2008
(vedi C.U. del C.R.V. n. 59 del 23/4/08) e relativa al ricorso presentato dall’ASD Petrarca segnatamente specificato in
epigrafe, dispone l’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 300,00 disposta a suo tempo dal Giudice Sportivo
Regionale con Comunicato n. 57.
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