COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.3. RICORSO POL. MONTÀ Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 30/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Maschio Manuel – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.3. RICORSO POL. MONTÀ Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 30/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Maschio Manuel – Campionato di 3^ Categoria La Società Pol. Montà ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 41 del 30/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Maschio Manuel : “espulso per doppia ammonizione, uscendo dal recinto di gioco proferiva espressioni volgari gravemente lesive del prestigio dell’arbitro, venendo trattenuto dai propri compagni per evitare l’aggressione nei confronti del direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Pol. Montà e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; sentito il rappresentante della Società opponente, sentito altresì l’arbitro per le vie brevi, il quale ha integralmente confermato il fatto descritto nel referto di gara; ritenuto che la decisione del Giudice Sportivo di Primo Grado appare adeguata rispetto all’accadimento; visto l’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Pol. Montà; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Maschio Manuel; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it