COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.4. RICORSO A.S. LA SALUTE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 23/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Brichese Alberto – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
9.2.4. RICORSO A.S. LA SALUTE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato
Ufficiale n. 39 del 23/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Brichese Alberto – Campionato di 3^
Categoria
La Società A.S. La Salute ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di
S.Donà di Piave, pubblicata con il Comunicato n. 39 del 23/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della
squalifica per tre giornate a carico del giocatore Brichese Alberto : “espulso per somma di ammonizioni, a fine gara
attendeva l’arbitro all’uscita dell’impianto sportivo, offendendolo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.S. La Salute e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha precisato che il Brichese avrebbe proferito unicamente frasi irriguardose ma non
offensive;
ritenuto che, alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, appare maggiormente congrua la sanzione della squalifica per
due giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.S. La Salute;
• di ridurre a due giornate la sanzione della squalifica a carico del giocatore Brichese Alberto;
La tassa reclamo non é stata versata
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