COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.4. RICORSO A.S. LA SALUTE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 23/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Brichese Alberto – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.4. RICORSO A.S. LA SALUTE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 23/4/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Brichese Alberto – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S. La Salute ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di Piave, pubblicata con il Comunicato n. 39 del 23/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Brichese Alberto : “espulso per somma di ammonizioni, a fine gara attendeva l’arbitro all’uscita dell’impianto sportivo, offendendolo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.S. La Salute e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha precisato che il Brichese avrebbe proferito unicamente frasi irriguardose ma non offensive; ritenuto che, alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, appare maggiormente congrua la sanzione della squalifica per due giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.S. La Salute; • di ridurre a due giornate la sanzione della squalifica a carico del giocatore Brichese Alberto; La tassa reclamo non é stata versata
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